Detraibilità IVA assolta a monte anche in assenza dell’attività economica che doveva dar luogo a operazioni imponibili

Detraibilità IVA assolta a monte anche in assenza dell’attività economica che doveva dar luogo a operazioni imponibili
La Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea si è recentemente pronunciata (C-249/17), a seguito di rinvio pregiudiziale, sulla corretta interpretazione degli articoli 4 e 17 della Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE (ora Direttiva 2006/112/CE).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Ryanair e l’Amministrazione finanziaria irlandese, in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di riconoscere in capo alla
compagnia aerea il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su prestazioni di servizi di consulenza, di cui essa si è avvalsa nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) di un’altra società: operazione che, tuttavia, non è stata mai pienamente realizzata per motivi riguardanti il rispetto del diritto della concorrenza.
Il diritto, della compagnia aerea, alla detrazione IVA derivava, a parere di Ryanair, dal fatto che, dopo aver assunto il controllo della società per cui era stata lanciata l’OPA, essa aveva l’intenzione di intervenire fattivamente nella gestione di quest’ultima, mediante prestazioni di servizi di gestione assoggettate ad IVA.
La Corte di Giustizia, nel caso prospettatole, è stata chiamata a determinare se Ryanair avesse agito in quanto soggetto passivo al momento in cui si è avvalsa delle prestazioni di servizi di consulenza, nonché, se e in quale misura l’IVA assolta a monte relativa a tali spese sostenute fosse detraibile.
A tal proposito, la Corte ricorda, in primo luogo, come non abbia la qualità di soggetto passivo IVA, ai sensi dell’articolo 4 della Sesta Direttiva, né il diritto alla detrazione, in base all’articolo 17 di tale Direttiva, una società il cui unico scopo consista nell’acquisizione di participazioni in altre società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime.
Difatti, il mero acquisto e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica che conferisca al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo IVA.
Ciò non vale, tuttavia, qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate, ovviamente qualora tale gestione implichi il
compimento di operazioni soggette ad IVA, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici.
Ma vi è di più.
Confermando un suo consolidato indirizzo, la Corte ha affermato che dato che le attività economiche possono consistere in vari atti consecutivi, anche le operazioni preparatorie devono ritenersi parte integrante delle attività economiche. Pertanto, chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene, a tal fine, le prime spese di investimento, deve essere considerato come un soggetto passivo, legittimato a detrarre l’IVA su tali spese.
Conseguentemente, nella misura in cui il soggetto passivo, agendo in quanto tale nel momento in cui acquista un bene o un servizio, utilizza quest’ultimo ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta, esso è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o versata per detto bene o servizio.
Il diritto alla detrazione costituisce, infatti, parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, essendo, il sistema delle detrazioni, inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche.
Il principio della neutralità dell’IVA esige, infatti, che anche le prime spese di investimento che siano sostenute ai fini dell’esercizio di un’impresa, siano considerate come attività economiche, e sarebbe manifestamente in contrasto con tale principio ritenere che l’esercizio di impresa inizi solo nel momento in cui si effettua la prima operazione imponibile.
Qualsiasi altra interpretazione porrebbe a carico dell’operatore economico il costo dell’IVA nell’ambito della sua attività economica, senza dargli la possibilità di effettuarne la detrazione, e si risolverebbe in una distinzione arbitraria tra spese di investimento sostenute prima dell’esercizio effettivo dell’impresa ovvero durante tale esercizio.
Quel che è importante sottolineare è che tale diritto alla detrazione, una volta sorto, resta acquisito e consolidato anche se successivamente l’attività economica inizialmente prevista non è stata realizzata, per qualsivoglia motivo, e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta.
Sullo stesso piano, ma relativamente alla detraibilità IVA su acquisti effettuati nel periodo antecedente l’inizio di un’attività esente, si era già posta la Corte di Cassazione (Sent. 3106/2014).
Nel caso specifico, si trattava di una società costituita per la gestione di una casa di riposo per anziani, che nel primo anno di vita aveva effettuato soltanto acquisti propedeutici allo svolgimento dell’attività (esente), iniziata l’anno successivo. In assenza di operazioni attive nel primo anno, tale società aveva portato in detrazione tutta l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi. Suo malgrado, l’Ufficio aveva disconosciuto la detraibilità dell’IVA, a motivo del fatto che i costi erano comunque destinati all’effettuazione di prestazioni esenti, ancorché da svolgere negli anni successivi.
La Cassazione si è, in tal senso, uniformata alla consolidata giurisprudenza comunitaria, affermando che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte non è subordinato all’immediato esercizio di operazioni attive, essendo solo richiesto che gli acquisti siano inerenti all’attività imprenditoriale che il soggetto si sta apprestando ad iniziare.
Un soggetto, quindi, in procinto di iniziare un’attività che, in via prospettica, darà luogo all’effettuazione di sole operazioni esenti, può portare in detrazione l’IVA assolta nel periodo precedente l’inizio dell’attività per le operazioni preparatorie allo svolgimento della stessa, ciò in quanto nel periodo preparatorio non vengono effettuate operazioni attive di alcun tipo, e men che mai operazioni esenti che limitano il diritto alla detrazione.
Ancora una volta, la Corte di Giustizia ottempera al suo compito di garante della corretta ed uniforme interpretazione delle sovraordinate norme comunitarie in tutti gli Stati membri, enunciando, nel caso in esame, il principio secondo cui, in assenza di circostanze fraudolente o abusive, il diritto alla detrazione IVA, una volta sorto, rimane acquisito non solo se l’attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni imponibili, ma anche se tale attività non si è addirittura mai realizzata.
L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

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