Detrazione IVA o Rimborso IVA: le condizioni sostanziali prevalgono sempre sugli adempimenti formali

Corte di Giustizia dell’Unione europea: ai fini della detrazione IVA o del suo rimborso, le condizioni sostanziali prevalgono sempre sugli adempimenti formali

Qualora un contribuente non risponda a una ‘richiesta di informazioni aggiuntive’, inviata dalle Autorità fiscali competenti, entro il termine di un mese previsto dalla Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 – che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato  membro di rimborso, ma in un altro Stato membro – significa che il suo diritto di chiedere un  rimborso del credito IVA si estingue in tal modo automaticamente?
Tale è in sostanza la questione che ha indotto il «Tribunal administratif de Montreuil» (giudice  tributario francese di primo grado) a sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente, al fine di  sottoporla, tramite rinvio pregiudiziale, alla Corte di Giustizia UE (Causa C-133/18).
Procedendo con ordine ed analizzando il contesto normativo, l’articolo 7 della Direttiva 2008/9/CE  dispone che «Per ottenere un rimborso dell’IVA (…), il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra (…) una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro  in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro». La richiesta di rimborso reca tutta una serie di informazioni (nome e indirizzo del richiedente; indirizzo di contatto elettronico; descrizione dell’attività economica per la quale i beni o i servizi sono  acquisiti; ecc.) le quali ben possono essere oggetto di una richiesta di informazioni aggiuntive da  parte dello Stato membro di rimborso. Tali informazioni aggiuntive, sulla base dell’articolo 20,  paragrafo 2, della Direttiva devono essere fornite entro un mese dal giorno in cui la richiesta è
pervenuta alla persona cui è indirizzata.
Nel caso di specie, una società con sede in Germania presentava, tramite lo sportello elettronico messo a disposizione nello Stato membro del suo stabilimento, domanda di rimborso del credito IVA generatosi per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014. L’Amministrazione finanziaria francese richiedeva alla società tedesca informazioni aggiuntive. In assenza di risposta entro il previsto termine di un mese, l’Amministrazione medesima respingeva la domanda di rimborso presentata dalla società. Avverso tale decisione, quest’ultima ricorreva dinanzi al Tribunal administratif de Montreuil. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che il mancato rispetto del termine di un mese implicherebbe la decadenza dalla domanda di rimborso, con conseguente impossibilità di successiva regolarizzazione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee ad
accertare l’esistenza del diritto al rimborso dell’IVA.
Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva, sostanzialmente, se l’articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva 2008/9/CE dovesse esser interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto, ai fini dell’invio della risposta allo Stato membro di rimborso delle informazioni aggiuntive da questo richieste, rappresenti un termine di decadenza, nel senso che, in caso di
superamento del termine stesso ovvero di mancata risposta, il contribuente perda la possibilità di regolarizzare la propria richiesta di rimborso per mezzo della produzione, dinanzi al giudice
nazionale, delle informazioni complementari idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’IVA.
I giudici comunitari hanno risolto la questione affermando che la natura non imperativa di tale termine deve desumersi, oltre che dal contesto normativo in cui la disposizione si colloca nell’ambito della Direttiva, anche dai principi fondamentali in tema di IVA. In tal senso, la Corte si è gia, infatti, più volte pronunciata sulla circostanza che il diritto al rimborso,
al pari del diritto alla detrazione, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione, inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA mira, infatti, a garantire la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette esse stesse ad IVA. Il diritto alla detrazione e, conseguentemente, al rimborso dell’eccedenza di credito, costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di massima, non può essere soggetto a limitazioni (salvo i casi di frode).
Ad avviso della Corte, quindi, il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva, non implica il venir meno della possibilità, per il soggetto passivo, di regolarizzare la propria richiesta di rimborso per mezzo della produzione, dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’IVA.
La pronuncia dei Giudici di Lussemburgo si pone in perfetta armonia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui SS.UU. n. 17757/2016) la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalle sovraordinate fonti comunitarie, è pressoché unanime nella stabilire la prevalenza della ‘sostanza’ sulla ‘forma’: il fatto costitutivo del rapporto tributario con l’Erario è costituito dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre gli obblighi di registrazione, dichiarazione e gli altri adempimenti formali similari hanno una funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, volta ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta. Pertanto, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, ovvero al rimborso dell’eventuale eccedenza, va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equipollente.
Del resto, la Corte di Giustizia ha costantemente affermato che, in ambito IVA, gli adempimenti formali introdotti dagli Stati membri ai fini antievasivi non possono eccedere quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo e non possono in ogni caso violare il principio di neutralità dell’imposta.
Nel solco di una giurisprudenza comunitaria consolidata è, quindi, principio oramai acquisito anche dalla Corte di Cassazione quello secondo cui, in ordine al diritto alla detrazione (o al rimborso), le condizioni “sostanziali” devono sempre prevalere su quelle “formali”: il principio di neutralità fiscale esige che, in assenza di frodi o pratiche palesemente elusive, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti sia comunque accordato se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, ed anche qualora taluni obblighi formali siano stati omessi (Corte di Giustizia, 8 maggio 2008, nelle Cause riunite C- 95/07 e C-96/07). Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta (o di chiederla a rimborso), condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo.
L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

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