Articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013: gli adempimenti documentali del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Gli adempimenti documentali del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: la certificazione del revisore legale dei conti e la relazione tecnica

L’articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 pone in capo alle imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta per attività di R&S alcuni oneri documentali.
Nello specifico, il comma 11 del citato articolo 3 subordina il riconoscimento e l’utilizzo del suddetto credito d’imposta al rilascio, da parte di un revisore legale dei conti, di un’apposita certificazione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Tale onere documentale inizialmente previsto solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacali, è stato esteso, con la Legge di Bilancio 2019, anche alle imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro.
In ogni caso, le imprese beneficiarie dell’agevolazione fiscale sono tenute a conservare con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi.
Ad esempio, per quanto riguarda i costi del personale, l’impresa dovrà conservare i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, oppure dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo.
Si precisa che gli obblighi documentali e di certificazione sopra descritti, oltre a riguardare gli investimenti realizzati nel periodo di imposta in relazione al quale le imprese intendono beneficiare dell’agevolazione, sussistono anche in riferimento agli investimenti pregressi sulla base dei quali è calcolato l’incremento agevolabile ai fini della determinazione del credito di imposta.
Con la legge di stabilità 2019 è stato introdotto a carico delle imprese beneficiarie del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo un ulteriore onere formale, ovvero la redazione e conservazione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
In merito alla durata dell’obbligo di conservazione della relazione tecnica, della certificazione del revisore legale dei conti e della documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità e l’effettività dei costi sulla base dei quali è determinato il credito d’imposta, si precisa che esse devono essere conservate per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale si conclude l’utilizzo del credito, atteso che il credito di imposta in esame può essere utilizzato in compensazione senza alcun limite temporale.
Ad esempio, se l’utilizzo del credito di imposta si conclude nell’anno 2019, la documentazione dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2025.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’obbligo di conservazione, invece, si protrae fino al 31 dicembre 2027.
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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