Il Credito d’imposta per Attività di Ricerca e Sviluppo

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è stato introdotto con il D.L. n. 145 del 2013, c.d. decreto “Destinazione Italia”, successivamente modificato dalla L. n. 145 del 2018 (legge di stabilità 2019) e dovrebbe essere prorogato, con il decreto “sblocca cantiere”, fino al 2023.
Il bonus fiscale riconosce a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di R&S, di ottenere un credito d’imposta fino a un importo massimo annuale di 10 milioni.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di R&S”:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. ricerca pianificata o  indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla seguente lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, la strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Il beneficio fiscale accordato dal credito d’imposta è riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni:
1) le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo siano relative a:

  • personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
  • contratti stipulati con imprese per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
  • materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

2) le predette spese ammontino complessivamente, in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, almeno a 30.000 euro (per maggiori info su questo punto clicca qui);
3) l’importo complessivo delle spese sostenute per la R&S, in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall’impresa per gli anni 2014, 2013, 2012 (per maggiori info su questo punto clicca qui);
4) l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risultino da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (per maggiori info su questo punto clicca qui).
L’ammontare del credito d’imposta varia a seconda della tipologia delle spese sostenute per la realizzazione dell’attività di ricerca e sviluppo.
Ed, invero, l’ammontare del credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ed è aumentato al 50% limitatamente ai costi:

  • del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • dei contratti stipulati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative.

 
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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