Obbligo Contraddittorio Preventivo Contestazioni | Sentenza 24636/2017 Cassazione

L’obbligo del contraddittorio per le contestazioni riferite ad annualità diversa da quella oggetto di verifica

Con la Sentenza n. 24636 del 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’articolo 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 impone in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di contraddittorio preventivo nelle ipotesi in cui le contestazioni siano riferite ad annualità diversa da quella oggetto di verifica.
Come noto, le Sezioni Unite, nella Sentenza n. 24823 del 2015, hanno affermato che “in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”.
In particolare, il suddetto obbligo è previsto specificamente dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 con riferimento agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionali del contribuente.
Tali ipotesi risultano “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”. (Cass. S.U. n. 24823 del 2015).
La Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza indicata in epigrafe, dopo aver rilevato che la garanzia del contraddittorio prevista dall’articolo 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 si applica alle predette ipotesi a prescindere “dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali”, ha ritenuto che “l’acquisizione di una dichiarazione confessoria del contribuente in ordine all’omessa tenuta delle dichiarazioni  fiscali per un anno diverso da quello oggetto di verifica per il quale si era reso necessario l’accesso nei locali del suddetto avrebbe dovuto imporre all’Ufficio che intendeva riprendere a tassazione redditi relativi a tale ulteriore annualità di contestare quanto emerso in sede di dichiarazione del contribuente, in modo da consentire al contribuente l’esercizio delle sue prerogativa in fase di contraddittorio preventivo”.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “quando le notizie rilevanti dal punto di vista dall’amministrazione fiscale sono acquisite previo accesso, presso gli uffici del contribuente, al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato non può porsi in discussione l’esigenza di salvaguardare il diritto del contribuente a disconoscere o contrastare o precisare quanto emerso in quella sede e pur sempre nella fase preprocessuale. E ciò proprio in ragione dello stato di particolare vulnerabilità nel quale viene a trovarsi il contribuente, che risulta così adeguatamente salvaguardato con la possibilità di esporre nel termine dilatorio ogni difesa utile”.  (Cass. n. 24636 del 2017).
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, quindi, lo specifico obbligo del contraddittorio preventivo, previsto dall’articolo 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, si applica a tutte le contestazioni discendenti da accessi, ispezioni e verifiche fiscali, effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionali del contribuente, anche qualora tali attività abbiano avuto ad oggetto una diversa annualità d’imposta. Conseguentemente, l’avviso di accertamento derivante da una verifica fiscale relativa ad una diversa annualità, emanato in assenza di contraddittorio preventivo, deve ritenersi illegittimo per violazione dell’articolo 12, comma 7, L. n. 212 del 2000.
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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