Ricorso Tributario Contro Accertamenti “Antieconomici”

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato più volte il principio secondo il quale determinati comportamenti antieconomici del contribuente legittimano il recupero di maggiori imposte a suo carico. Mi riferisco, in particolare, a operazioni poste in essere per corrispettivi inferiori ai costi, ovvero alla deduzione di costi non congrui in relazione ai ricavi generati nel corrispondente periodo d’imposta. Se da tali comportamenti si determina una costante e ripetuta incidenza per più anni sui risultati di esercizio, attraverso l’applicazione del principio dell’antieconomicità dell’attività esercitata, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento che riconduca detta attività ai principi di economicità. Chi si occupa di contenzioso tributario sovente assiste, al contrario, alla negazione del principio di economicità anche da parte degli Uffici i quali, negli accertamenti tributari, pervengono a risultati antieconomici.
In concreto, non solo in accertamenti sintetici o induttivi gli Uffici, attraverso abnormi percentuali di ricarico, determinano gli utili delle imprese in misura molto maggiore delle normali percentuali del settore di appartenenza dell’attività economica, ma anche in accertamenti analitici si assiste sempre più spesso all’oggettiva inattendibilità dei risultati cui l’Ufficio perviene. Mi riferisco, in particolare, agli accertamenti in materia di transfer price, con i quali l’Amministrazione finanziaria contesta il valore normale dei beni o servizi ceduti o prestati a società estere facenti parte del medesimo gruppo.
Addirittura, al fine di superare il documento predisposto dalle società in materia di transfer price con l’obiettivo di non consentire l’applicazione delle relative sanzioni, si è assistito recentemente alla motivazione di verifiche e di accertamenti attraverso l’uso di sistemi alternativi al confronto diretto (esterno o interno) dei prezzi.
Con ragioni a volte opinabili, gli accertamenti hanno ritenuto di superare la documentazione predisposta dalle società in materia di transfer price, applicando gli alternativi metodi di contestazione del valore normale quali, ad esempio, il cost plus o il transactional net margin method.
La metodologia di applicazione si rivela il più delle volte frettolosa, conducendo a risultati inattendibili, poiché non vengono apportate le correzioni che le direttive OCSE e la stessa Amministrazione finanziaria hanno più volte raccomandato per la corretta applicazione dei suddetti metodi alternativi al confronto diretto.
Nell’applicazione del metodo del cost plus, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate non tiene in considerazione nella comparazione le diversità di allocazione dei costi che risultano tra le operazioni contestate e quelle comparate. Mentre nell’applicazione del metodo del margine netto vengono spesso comparati gli utili globali delle imprese, senza la depurazione delle operazioni aventi oggetti diversi rispetto a quelli di cui viene contestato il valore normale.
Al di là di tali imprecisioni nell’applicazione del metodo, l’inattendibilità dei risultati cui pervengono tali comparazioni, emerge però dall’antieconomicità del risultato finale. In buona sostanza, i valori ritenuti normali nei suddetti accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, determinano risultati finali di esercizio inattendibili. Se, infatti, viene contestato il prezzo applicato da una società italiana ad una società estera in quanto superiore al valore normale, sovente si determina in capo alla società estera un minore utile o una perdita d’esercizio da cui consegue una evidente antieconomicità dell’attività svolta. In concreto, applicando ai ricavi della società estera il valore normale accertato dall’Ufficio, ne conseguono ingenti e costanti perdite di esercizio.
In tali casi sarà opportuno, tra gli altri motivi di impugnazione dell’atto, rilevare anche tale profilo di infondatezza, per antieconomicità dei risultati cui perviene l’avviso di accertamento. A tal fine si segnala che la Corte di Cassazione, con la recente Sentenza del 3/2/2017 n. 2873, ha affermato (in tal caso in tema di congruità delle percentuali di ricarico) che un avviso di accertamento deve condurre a risultati ragionevoli e congrui, con la conseguenza che il giudice di merito potrà annullare l’atto impositivo se il medesimo si fondi su metodologie all’evidenza irragionevoli, che determinano risultati inattendibili in quanto antieconomici per l’impresa. Qualora, pertanto, un accertamento in tema di transfer price determini un valore normale che conduca all’antieconomicità dell’attività svolta da una delle imprese partecipanti alle transazioni contestate, detto accertamento si rivelerà illegittimo in quanto lesivo del principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).
L’Autore
Avv. Marco Giontella


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