Nuovo Gruppo IVA come Strumento Antielusivo (Prima Parte)

La legge di bilancio e di previsione per il 2017 (Legge 232 dell’11/12/2016) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il gruppo IVA, quale unico soggetto d’imposta.
Le relative previsioni rivestono carattere generale, hanno in determinati casi carattere di obbligatorietà e non sono più riferite solamente a determinate categorie di soggetti. La nuova previsione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e sarà operante dal 2019, ha una portata molto più estesa e produce effetti di gran lunga più incisivi rispetto alle vigenti disposizioni sul consolidato IVA.La
Il consolidato IVA, infatti, ha una portata di mera semplificazione di adempimenti che si realizza attraverso liquidazioni, versamenti e dichiarazioni di gruppo. Con la conseguenza che all’interno del consolidato, agli effetti dell’IVA, permane la distinta soggettività tra le imprese partecipanti al gruppo. Al contrario, nel nuovo gruppo IVA detta soggettività svanisce e l’applicazione dell’IVA avviene da parte e nei confronti di un unico soggetto.
Tali effetti si realizzano attraverso le previsioni contenute nell’art. 70 quinquies del decreto IVA (dPR 633 del 27/10/1972). Mediante una fictio iuris, la soggettività delle imprese partecipanti al nuovo gruppo viene cancellata, pur avendo rivestito e rivestendo tali imprese la qualità di soggetti d’imposta ai fini dell’IVA e, come tali, in possesso di regolare partita IVA. Detta soggettività confluisce in capo ad un unico soggetto normativamente denominato “gruppo IVA”, con rilevanti conseguenze sia con riferimento alle operazioni poste in essere tra le imprese partecipanti al gruppo IVA, che in relazione alle operazioni poste in essere, da soggetti terzi estranei al gruppo, da e nei confronti di tali imprese.
Se un’impresa partecipante al nuovo gruppo IVA effettuerà una cessione di beni o una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto estraneo al gruppo, la relativa fattura non dovrà più essere emessa da detta impresa bensì dal gruppo IVA, quale autonomo soggetto d’imposta.
E’ plausibile ritenere che, in tal caso, per le singole operazioni poste in essere, il gruppo IVA mantenga in capo ad esso la qualifica soggettiva appartenente all’impresa ad esso partecipante. Mi riferisco, in particolare, alle previsioni contenute all’interno del decreto IVA che condizionano l’applicazione di speciali regimi alla sussistenza di determinati presupposti soggettivi, quali, ad esempio, la qualità di costruttore per applicare il regime di esenzione di cui all’art. 10 n. 8, 8 bis e 8 ter del decreto IVA.
La citata previsione normativa, inoltre, stabilisce che le cessioni e prestazioni effettuate da parte di un soggetto estraneo al gruppo nei confronti di una società al medesimo appartenente, si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
Già sulla base di tale previsione, si potrà valutare la convenienza dell’adesione a tale nuova disciplina, salvo i casi di obbligatorietà di cui si dirà.
Se, infatti, l’impresa singolarmente considerata applica un regime soggettivo di agevolazioni IVA (si pensi al caso degli esportatori abituali), tale regime non potrà essere mantenuto in capo al nuovo gruppo IVA, qualora esso non abbia i requisiti normativi per fruire dell’agevolazione. In concreto il gruppo IVA potrebbe, infatti, non avere, nel rapporto tra volume d’affari ed esportazioni la percentuale sufficiente (10%) per essere considerato un esportatore abituale.
Infine, il citato art. 70 quinquies stabilisce che le operazioni poste in essere tra imprese partecipanti al medesimo gruppo IVA non costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi e, pertanto, debbono considerarsi a tutti gli effetti escluse dall’applicazione del relativo tributo. Da tale previsione normativa consegue, evidentemente, che le medesime non debbano essere fatturate, né concorrano alla formazione del volume d’affari del cedente o prestatore del servizio.
Nei prossimi giorni tornerò sulle modifiche normative recentemente introdotte, sia con riferimento ai presupposti (anche temporali) che le norme richiedono per la loro applicazione, che con riferimento agli adempimenti che la legge stabilisce perché le stesse possano essere operanti. Ma soprattutto commenterò gli effetti sostanziali delle nuove previsioni, la cui ratio antielusiva prevale, a mio sommesso avviso, su quella di semplificazione.
L’Autore
Avv. Marco Giontella


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